Stabilizzazione precari, 100.701 non è il numero esatto.

Fonte: http://www.orizzontescuola.it/news/stabilizzazione-precari-100701-non-numero-esatto-36-mesi-servizio-non-rimedi-del-governo-italia

Abbiamo intervistato l’avvocato Vincenzo De Michele, del Foro di Foggia, uno dei promotori dei ricorsi giudiziari che hanno portato alla sentenza della Corte di Giustizia, per cercare di comprendere cosa stia avvenendo ai piani alti della politica. Quali sono i giochi che si stanno svolgendo sopra le teste di migliaia di professionisti che stanno vivendo con apprensione l’evoluzione della Riforma della Scuola e del reclutamento?

“Non si possono escludere dalla stabilizzazione i 6.000 idonei del concorso pubblico del 2012 né i 33.000 abilitati Tfa e i 69.000 Pas. Né si possono escludere i 9.000 laureati in Scienze della formazione primaria che dopo il 2010/2011 non possono più accedere alle gae, né i 30.000 docenti di scuola di infanzia, né i 55.000 diplomati magistrali il cui titolo di studio è abilitante. Né si possono escludere i docenti che hanno superato i 36 mesi di servizio e sono inseriti nelle graduatorie di istituto e non nelle Gae”.

“Il governo deve stare attento – aggiunge De Michele – perché potrebbero partire decine di migliaia di azioni di risarcimento dei danni in favore dei precari della scuola per responsabilità extracontrattuale davanti al Tribunale di Primo grado di Lussemburgo”.

Com’è possibile che a una sentenza comunitaria tanto chiara e ai propositi chiarissimi esplicitati nella stesura estiva del progetto renziano, dove il governo ammetteva le proprie responsabilità in tema di reclutamento, non siano seguiti ancora rimedi coerenti, quale ad esempio la previsione di una sanzione effettiva e dissuasiva a carico dello Stato per la reiterazione eccessiva dei contratti a termine nella pubblica amministrazione come previsto nella Direttiva 99/70 CE?

Com’è possibile che i 36 mesi di lavoro a termine, da limite massimo oltre il quale sarebbe scattata la tutela possano essere diventati il limite massimo oltre il quale scatta la disperazione di tanti precari che superato quel limite ora temono di non lavorare più neppure da precari? E i super poteri del dirigente? E la nuova discriminazione (l’ennesima) tra lavoratori che svolgono le medesime funzioni?

Avvocato De Michele, Lei è il padre dei quei ricorsi e aveva gioito come tanti dopo quella sentenza. Eppure il Governo, dopo tanti annunci, non sembra stia attuando provvedimenti consequenziali.

“I ricorsi giudiziari sul precariato scolastico hanno molti padri e molti avvocati che, per fortuna, hanno difeso e difendono i docenti e il personale Ata nelle aule di giustizia, in Italia e in Europa. Sul Governo, però, Lei ha ragione, i provvedimenti non sono consequenziali. Anzi, diciamo che il Governo ha ‘leggermente’ violato, nell’ordine, la Costituzione, gli obblighi comunitari, la normativa interna e, soprattutto, il comune senso del pudore e dell’etica civile.”

Addirittura.

“Vede, a fine dicembre 2012 il Governo Monti predispose e fece approvare la legge n.234/2012 che contiene le ‘norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea’. La legge n.234/2012, che è legge sub-costituzionale in quanto serve ad attuare immediatamente gli obblighi comunitari ai sensi dell’art. 117, comma 1, della Costituzione, avrebbe consentito di sanare anche la procedura di infrazione n.2009-2230, che riguarda il risarcimento del danno da parte dello Stato nel caso di manifesta violazione del diritto dell’Unione europea commesso nell’esercizio della funzione giurisdizionale dal Giudice di ultima istanza (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti in sede centrale giurisdizionale), su cui, come per la scuola con la sentenza Mascolo, l’Italia ha già subito dalla Corte di giustizia la sentenza di condanna per inadempimento del 24 novembre 2011, esattamente tre anni prima della Mascolo”.

Dunque?

“Ebbene, che cosa ha fatto il Ministro degli affari europei Moavero sia nel Governo Monti che nel Governo Letta? Ha agito nel rispetto della legge n.234/2012 che ha contribuito a costruire ed ha presentato il 28 novembre 2013 il disegno di legge europea 2013 bis n.1864, che conteneva all’art.23 la seguente norma, ritenuta – giustamente – idonea ad ottemperare agli obblighi comunitari derivanti dalla procedura di infrazione n. 2009-2230, che Le leggo: «1. Lo Stato è obbligato a risarcire il danno che, in pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive, consegue alla violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempre che, quando ne ricorrono i presupposti, siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione. L’azione si prescrive decorsi tre anni. 2. Ai fini della determinazione della violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea di cui al comma 1 si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto, della posizione adottata eventualmente da un’istituzione dell’Unione europea, nonché della mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, dell’obbligo di rinvio pregiudiziale a norma dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea». Questa norma è scomparsa dal testo definitivo della legge europea n.161 del 31 ottobre 2014 ed è stata sostituita da quella sciagurata disciplina approvata dal Parlamento italiano con la legge n. 15/2015 sulla responsabilità civile dei magistrati che, continuando ad assolvere lo Stato da ogni responsabilità diretta sia della classe politica che dell’apparato amministrativo e burocratico, è stata preparata proprio per impedire gli effetti della sentenza Mascolo e la effettività del diritto dell’Unione europea nell’ordinamento interno, condizionando pesantemente la giurisdizione e ledendo i fondamentali principi dell’indipendenza e dell’imparzialità dei giudici, scolpiti nella nostra Carta costituzionale”.

Il destino dei precari della scuola s’incrocia, a propria insaputa, con quello dei magistrati?

“L’esempio più evidente è proprio il caso delle cause pendenti sulla stabilizzazione dei precari della scuola. La nuova formulazione dell’art. 2 della legge n.117/1988 sulla responsabilità civile dei giudici riconosce come colpa grave dei giudici – di qualsiasi giudice, non solo della Cassazione come giudice di ultima istanza – contestualmente la flagrante violazione di legge (prima fattispecie) e la flagrante violazione del diritto dell’Unione europea (seconda fattispecie). Che cosa dovrebbe fare, allora, la Cassazione e il Tribunale di Napoli ora, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla responsabilità civile dei giudici?”

Lo spieghi Lei.

“Se danno ragione ai precari della scuola e stabilizzano i rapporti di lavoro, applicherebbero il diritto dell’Unione europea come interpretato dalla Corte di giustizia, ma violerebbero in modo flagrante la normativa interna, cioè l’art.10, comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001 e l’art.36, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. n.165/2001. Se invece applicano le norme interne che negano la stabilizzazione e il risarcimento dei danni, violerebbero in maniera flagrante la sentenza Mascolo e il diritto dell’Unione europea. Nell’uno e nell’altro caso la Cassazione o il Tribunale di Napoli commettono colpa grave e vanno incontro a responsabilità civile e responsabilità disciplinare nei confronti di quello Stato che, come ho sostenuto in Corte di giustizia nelle osservazioni scritte della causa Fiamingo sul precariato dei lavoratori marittimi, viola abitualmente in maniera flagrante il diritto dell’Unione europea, creando questa assurda situazione di precariato pubblico e privato, che è il vero responsabile dei danni cagionati ai cittadini e all’intera collettività nazionale. Tuttavia, il sistema giuridico europeo e nazionale contiene tutti gli antidoti per demolire radicalmente questo diabolico e perverso attacco di menti ‘raffinatissime’ – come avrebbe detto un grande magistrato morto per difendere lo Stato – alla nostra democrazia e alla tutela dei diritti fondamentali”.

Quali sono questi antidoti per dare tutela ai lavoratori precari della scuola?

“Innanzitutto, vediamo la legislazione nazionale e, in particolare, la già menzionata legge n. 234/2012 che serve ad attuare gli obblighi comunitari e l’art.117, comma 1, della Costituzione.
L’art. 53 della legge comunitaria del 2012 prevede testualmente sulla parità di trattamento che ‘Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea’. Si tratta di una norma ‘self executing’o direttamente attuativa del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all’art. 3 della Costituzione, in combinato disposto con l’art.117, comma 1, della stessa Carta fondamentale per quanto riguarda i cittadini dell’Unione europea, quando nell’ordinamento interno si tratta di applicare la disciplina comunitaria. Questa norma di rimozione automatica delle discriminazioni tra cittadini italiani e cittadini europei nasce da alcune decisioni della Corte di giustizia del 30 maggio 1989 (causa C-33/88), del 2 agosto 1993 (causa C-259/91) e del 26 giugno 2001 (causa C-212/99) che hanno imposto allo Stato italiano il riconoscimento della stabilità lavorativa e dell’anzianità di servizio in applicazione della legge n. 230/1962 per gli ex lettori universitari di lingua madre, in gran parte cittadini non italiani, a cui, ancor oggi, si applica per le assunzioni a tempo indeterminato per le esigenze permanenti e per quelle a tempo determinato per le esigenze temporanee da parte delle Università italiane come collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre l’art.4, commi 2 e 3, del d.l. n.120/1995 e il d.lgs. n. 368/2001, senza concorso pubblico. Successivamente, in attuazione della sentenza di condanna per inadempimento del 26 giugno 2001 della Corte di giustizia, il legislatore italiano è stato costretto con il d.l. n. 2/2004, oltre a far stabilizzare dalle Università i rapporti di lavoro a termine, ad equiparare il trattamento economico degli ex lettori di lingua madre a quello del ricercatore confermato a tempo definito, sin dalla data della prima assunzione a termine. La sentenza del 2 agosto 1993 della Corte di giustizia, in particolare, al punto 17 precisa, leggo testualmente, che: ‘i contratti destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all’insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente più richieste, vanno stipulati a tempo indeterminato, a stregua dei rapporti di impiego degli altri insegnanti che soddisfano simili esigenze’. Altre due sentenze di condanna per inadempimento della Corte di giustizia ha subito l’Italia in materia di reclutamento scolastico, prima della sentenza Mascolo, a distanza di un anno e mezzo l’una dall’altra in data 12 maggio 2005 (causa C-278/03) e in data 26 ottobre 2006 (causa C-371/04), nella parte in cui lo Stato nazionale discriminava i cittadini comunitari nell’accesso alle procedure concorsuali per l’insegnamento, non riconoscendo ai fini dell’accesso al ruolo i servizi di insegnamento o di servizio pubblico prestati presso un altro Stato membro”.

Andiamo avanti.

“Dopo le due sentenze della Corte di giustizia del 2005 e del 2006 di condanna per inadempimento sul reclutamento scolastico a causa della discriminazione subita dai cittadini comunitari, il legislatore è stato costretto prima nel 2009 con l’art.14-bis della legge n.11/2005 e poi, con più attenta formulazione, con l’art. 53 della legge n.234/2012 a fissare la disposizione sulla parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini dell’Unione europea, direttamente ‘abrogatrice’ (non si applicano) delle norme che creano discriminazioni nell’ordinamento interno. Questa disposizione consente, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea all’interno dell’ordinamento nazionale, di evitare che cittadini dell’Unione, ma non italiani come nel caso dei lettori universitari, ai quali si applica la disciplina italiana sul reclutamento stabile senza concorso ai sensi dell’art.4, commi 2 e 3, d.l. n.120/1995 e del d.lgs. n. 368/2001, beneficino di un trattamento normativo privilegiato rispetto ai docenti italiani della scuola statale che, pur avendo superato un concorso abilitante all’insegnamento, non potrebbero essere stabilizzati in presenza di norme ostative al riconoscimento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato, norme che, appunto, il datore di lavoro pubblico, innanzitutto, o il giudice è obbligato a non applicare, se non vuole incorrere in responsabilità civile, disciplinare e contabile per manifesta violazione del diritto dell’Unione europea. In questo caso, peraltro, l’ignobile legge sulla responsabilità civile dei giudici aiuta a risolvere diventando una regola dantesca di contrappasso per punire lo Stato inadempiente.
Infatti, nella stessa legge n. 234/2012, mentre non è neanche contemplata la possibilità che lo Stato centrale risponda della violazione del diritto dell’Unione europea a seguito di procedura di infrazione o di sentenza della Corte di giustizia non eseguita, operando peraltro l’esonero di responsabilità previsto dall’art.1, comma 3, d.lgs. n.231/2001, in base all’art.41 le Regioni, le Province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati devono adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell’Unione europea e sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, potendo lo Stato in caso di inadempimento rivalersi nei confronti di detti Enti.
A questo punto interviene, a riequilibrare le responsabilità, l’art. 53 della stessa legge n. 234/2012 la regola self executing della parità di trattamento, che rimuove la garanzia di irresponsabilità dello Stato e dei suoi funzionari per la manifesta violazione del diritto dell’Unione europea, per cui anche i singoli – Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, dirigenti pubblici, ecc. – rispondono direttamente e integralmente nei confronti dello Stato nel caso di risarcimento dei danni causati dai loro atti e comportamenti antigiuridici, come i giudici, ma senza il limite della rivalsa fissato per i giudici nella misura della metà della retribuzione annuale”.

Quindi lei collega la sentenza Mascolo alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati per tentare di impedire gli effetti della decisione della Corte di giustizia sulla scuola?

“Assolutamente si. Sono passati due anni da quando il 27 marzo 2013 all’udienza in Corte costituzionale il Presidente Gallo chiese all’avvocatura del libero foro di insistere sul rinvio pregiudiziale per consentire al legislatore nazionale di intervenire, sotto la pressione della giurisdizione europea e interna, e risolvere definitivamente il problema del precariato scolastico.
E’ passato un anno da quando il 27 marzo 2014 il Presidente della Terza Sezione della Corte di giustizia, lo sloveno Ilešič, sollecitò in italiano l’Avvocato generale Szpunar a prendere tempo depositando conclusioni scritte che il polacco Szpunar non aveva ipotizzato di presentare.
Immagini che cosa sarebbe successo se il deposito della sentenza Mascolo fosse stato anticipato a luglio 2014, quando sono state depositate le conclusioni scritte di Szpunar e non il 26 novembre 2014, quando il dispositivo è stato letto dal Presidente Ilešič e le riprese televisive di questo evento sono entrate – per la prima volta – nelle case degli italiani, che si sono accorti, sempre per la prima volta, che l’Unione europea non rappresenta soltanto l’austerità e la recessione ma anche un luogo e delle persone fondamentali per la tutela dei diritti fondamentali”.

Il Governo italiano sembrava aver preso coscienza della posizione della Ue in ordine alla gestione del precariato scolastico.

“In due anni il Governo avrebbe già dovuto risolvere il problema dei precari della scuola, perché il rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale con le due ordinanze n. 206 e n.207 del 2013, scritte a luglio 2013 dall’attuale Presidente della Repubblica, avevano già tracciato la decisione che la Corte di giustizia avrebbe poi adottato: lo Stato italiano è inadempiente alla clausola 5 dell’Accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, non avendo adottato nessuna misura preventiva idonea ad evitare e, se possibile, a sanzionare gli abusi nella successione dei contratti a termine per tutto il personale della scuola statale e, aggiungerei, per tutto il pubblico impiego. Diciamo la verità, il Governo italiano si attendeva una mano dalle Istituzioni europee interessate, Commissione e Corte di giustizia – davanti a cui pendeva anche la questione pregiudiziale sulle ragioni oggettive temporanee per i lavoratori marittimi, sollevata dalla Cassazione contestualmente a quella sulla scuola della Corte costituzionale –, perché ‘condividessero’ le scelte fatte con il Jobs Act n.1 – il Decreto Poletti n. 34/2014 – di togliere tutte le tutele anche ai precari nel settore privato per ‘liberalizzare’ il mercato del lavoro nazionale, rendendo appetibili le assunzioni a tempo indeterminato per i datori di lavoro con gli sgravi contributivi triennali della legge di stabilità e con il contratto a tutele crescenti con il d.lgs. n. 23/2015 (Jobs Act n. 2) e la riduzione delle tutele in uscita per i nuovi impieghi, che, sul piano normativo, sono estese anche al lavoro pubblico e quindi agli stabilizzandi della scuola dal 1 settembre 2015. Tuttavia l’operazione è fallita perché non ha trovato nessun sostegno da parte della Corte di giustizia. In effetti, bisogna dire che con rapidità inusuale è stato depositato il 14 maggio 2014 dalla Commissione europea uno strano ricorso per inadempimento alla direttiva 1999/70/CE (il secondo in assoluto, dopo il primo presentato nel 2003 contro l’Irlanda, che però è stato subito ritirato a seguito dell’adeguamento del paese anglosassone) nei confronti del Granducato di Lussemburgo, che esprime l’attuale Presidente della Commissione, perché, udite udite, non avrebbe predisposto misure idonee a sanzionare gli abusi in caso di successione di contratti a tempo determinato e, in particolare, le ragioni oggettive temporanee per una importantissima categoria di lavoratori: i lavoratori saltuari dello spettacolo. Ovviamente si trattava di un ricorso per inadempimento assolutamente strumentale che riesumava una procedura di infrazione del 2009, evidentemente già archiviata, sia per l’adeguatezza della normativa interna del Lussemburgo rispetto alla direttiva 1999/70/CE – che prevede tutte e tre le misure preventive, mentre l’Italia attualmente non prevede neanche una, né per il settore privato né per quello pubblico – fatta eccezione per i lavoratori saltuari dello spettacolo, sia per la compensazione interna delle deroghe alle misure preventive con una significativa indennità di disoccupazione, sia, infine, per il numero insignificante dei 4-5 lavoratori interessati in un Paese che produce un Pil annuale per ogni cittadino di circa 110.000 euro. E così è accaduto che la Terza Sezione “italiana” della Corte di giustizia, stessa Sezione e stessa composizione delle sentenze italiane Carratù, Fiamingo e Mascolo, con la sentenza del 26 febbraio 2015 (causa C-238/14) ha censurato duramente il Jobs act n. 1 ed annessi e connessi, alla presenza dell’Avvocato generale italiano Mengozzi, che non ha presentato conclusioni, perché citando ben nove volte la sentenza Mascolo ha concluso per la prima volta con una sentenza di condanna il primo ricorso per inadempimento alla direttiva 1999/70/CE, affermando che: “il Granducato di Lussemburgo, mantenendo talune deroghe alle misure volte a prevenire un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con i lavoratori saltuari dello spettacolo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato………”.

Spieghi la connessione con la questione precari della scuola.

“E’ evidente che la Corte di giustizia ha parlato a nuora (Lussemburgo) perché suocera intenda (Italia) e ha preavvertito l’Italia, punendo l’incolpevole Juncker e il suo Granducato per aver trascurato di tutelare rigorosamente categorie inesistenti nel territorio lussemburghese di lavoratori ontologicamente precari, che l’eventuale ricorso per inadempimento e/o attuazione della sentenza Mascolo ai sensi degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea da parte della Commissione sulla procedura n. 2010-2124 sul precariato scolastico (e pubblico in generale) avrebbe effetti dirompenti per le casse italiane con la previsione della somma forfettaria e/o della penalità prevista dall’art. 260 TFUE. Si capisce, dunque, il motivo per cui, dopo l’iniziale ‘entusiastica’ adesione del Governo ad agosto 2014 con le Linee guida della ‘Buona Scuola’ alle conclusioni del 17 luglio 2014 dell’Avvocato generale Szpunar sul precariato scolastico, che anticipano di oltre quattro mesi la sentenza Mascolo, la decisione della Corte di giustizia sul precariato pubblico scolastico e non scolastico non abbia ricevuto lo stesso entusiasmo governativo”.

Ma ora che cosa succederà?

“E’ ancora pendente la procedura di infrazione n. 2010-2124 sulla scuola – e sul pubblico impiego – per cui è sufficiente insistere nei confronti della Commissione europea perché proceda immediatamente al ricorso per inadempimento nei confronti dello Stato italiano davanti alla Corte di giustizia, come ha fatto per i lavoratori saltuari dello spettacolo nei confronti del Granducato di Lussemburgo, prevedendo anche la penale. Lo faremo e informeremo anche il Parlamento Ue e il Mediatore europeo perché induca la Commissione europea ad accelerare i tempi di deposito, se non vuole rischiare decine di migliaia di azioni di risarcimento dei danni dei precari della scuola per responsabilità extracontrattuale davanti al Tribunale di Primo grado di Lussemburgo, per non essersi attivata tempestivamente a far sanzionare l’inadempimento gravissimo dell’Italia, che anche nel disegno di legge sulla Buona Scuola all’art. 12 così come nello schema di decreto legislativo sulla semplificazione delle tipologie contrattuali, in cui si abroga il d.lgs. n.368/2001, continua a non prevedere nessuna misura preventiva contro gli abusi nella successione dei contratti della scuola e, in realtà, non ne prevede per nessun comparto o settore, pubblico o privato. Nel contempo, è ancora pendente la procedura di infrazione n. 2009-2230, che riguarda il risarcimento del danno da parte dello Stato nel caso di manifesta violazione del diritto dell’Unione europea commesso nell’esercizio della funzione giurisdizionale dal Giudice di ultima istanza. Sarà sufficiente insistere nei confronti della Commissione europea perché proceda immediatamente al ricorso per inadempimento nei confronti dello Stato italiano davanti alla Corte di giustizia, dal momento che la legge n. 15/2015 sulla responsabilità civile dei giudici aggrava ulteriormente la situazione di inadempimento dello Stato italiano avendo l’unica finalità di condizionare la magistratura a non applicare fino in fondo il diritto dell’Unione europea per privilegiare l’applicazione della normativa interna violativa del diritto europeo”.

Questa è una Sua opinione.

“Vedremo. Informeremo anche il Parlamento Ue e il Mediatore europeo perché induca la Commissione europea ad accelerare i tempi di deposito, vista la gravità della situazione interna e la lesione all’indipendenza e la imparzialità della giurisdizione nazionale, in particolare per attaccare l’effettività della tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori precari nel pubblico impiego dopo la sentenza Mascolo”.

Si parlava di 150.000 immissioni in ruolo, poi la cifra è scemata progressivamente fino a raggiungere numeri di ordinaria amministrazione. Poi si è risaliti a 100.71 posti.

“Sicuramente sono molto più di 150.000 e dovranno essere tutti stabilizzati entro il 1 settembre 2015. Non è più il tempo di fare i giocolieri o gli illusionisti, come dice la Corte di giustizia nella sentenza del 26 febbraio 2015 sui lavoratori saltuari dello spettacolo. Peraltro, non si possono escludere dalla stabilizzazione gli idonei del concorso pubblico del 2012 (6000 circa), né gli abilitati Tfa (33.000) e Pas (69.000), che hanno superato a pagamento corsi abilitanti che presupponevano la rigorosa individuazione di carenze organiche, che quei docenti avrebbero dovuto colmare con l’immissione in ruolo. Né si possono escludere i 9.000 laureati in Scienze della formazione primaria che dopo il 2010/2011 non possono più accedere alle gae, né i 30.000 docenti di scuola di infanzia, né i 55.000 diplomati magistrali il cui titolo di studio è abilitante.
Né si possono escludere i docenti che hanno superato i trentasei mesi di servizio e sono inseriti nelle graduatorie di istituto e non nelle gae, perché non hanno nessuna responsabilità della follia dell’attuale sistema di reclutamento scolastico che ha creato tanto precariato perché lo Stato, che dal 1995 non versa i contributi prima all’Inpdap e poi all’Inps per i propri dipendenti stabili e precari, non ha fatto i concorsi e ha chiuso già da molti anni le graduatorie permanenti provinciali trasformandole in graduatorie ad esaurimento. Peraltro, mi chiedo: i costi dei contributi a carico dello Stato degli stabilizzandi sono stati contabilizzati nella relazione tecnica al DDL 17 marzo 2015 sulla riforma della scuola? E i risparmi sulle indennità di disoccupazione che non andranno più pagate a personale ormai stabile sono stati previsti? Perché di questo abbiamo discusso in Corte di giustizia per escludere che la stabilizzazione del personale costasse più del tenerlo precario”.

Ma i mezzi giudiziari e “politici” per tutelare questi lavoratori sulla base della Costituzione, del diritto europeo e dello stesso diritto nazionale ci sono e poi è il Parlamento che si deve assumere quelle responsabilità che il Governo gli ha scaricato nel momento in cui non ha depositato il 27 novembre 2014 il disegno di legge europea che avrebbe dovuto recepire la sentenza Mascolo, di cui incredibilmente non si trova traccia nelle 34 pagine della relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge sulla Buona scuola”.

Lei ha parlato di violazione di norme nazionali e sovranazionali nella condotta del Governo ipotizzando forme di risarcimento di danni causati dal Governo. Si spieghi meglio.

“Ripeto, l’approvazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati per manifesta violazione del diritto dell’Unione europea apre la strada ad una totale equiparazione delle responsabilità civili, amministrative, disciplinare e contabili dello Stato e di chi agisce in nome e per conto di esso violando il diritto comunitario. La parità di trattamento enunciata dall’art. 53 della legge n.234/2012 consente la non applicazione di quelle regole interne che esonerano lo Stato da ogni responsabilità del suo agente per la violazione del diritto dell’Unione europea. E comunque saranno sollevate nei giudizi di stabilizzazione del personale precario specifiche questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia sulla responsabilità dello Stato nel caso di manifesta violazione del diritto dell’Unione europea commesso nell’esercizio della funzione giurisdizionale, così da costringere il legislatore nazionale sia a cambiare le regole sulla ‘irresponsabilità’ dello Stato sia le assurde norme sulla responsabilità civile dei magistrati”.

Si possono ipotizzare dei risarcimenti a carico dei magistrati?

“Lo escludo nella maniera più categorica, anche se proprio quella era l’intenzione della legge sulla responsabilità civile dei giudici. Bisogna puntare a proteggere la giurisdizione dai condizionamenti del potere esecutivo e del potere legislativo, segnalando che la responsabilità quando vi è da parte del legislatore e/o del Governo la flagrante violazione del diritto dell’Unione europea è soltanto del legislatore o dell’Esecutivo, compresi i Direttori degli Uffici scolastici regionali che non immettono in ruolo il personale precario violando la sentenza Mascolo, e che la giurisdizione non sarà mai responsabile nei confronti dello Stato quando non applica quelle norme interne che violano il diritto europeo. Ma su questo, ribadisco, è aperta già la strada di Bruxelles e di Lussemburgo e, soprattutto, il dialogo con la Corte di Cassazione a cui recentemente la problematica è stata già sottoposta”.

In una precedente intervista, lei aveva invitato i precari a sostenere il governo Renzi nella sua azione diretta all’assunzione di 150.000 docenti. E’ ancora dello stesso parere?

“Non mi pare di aver cambiato idea, ma ha cambiato parere il Governo Renzi che, per quanto mi riguarda, ha fatto cose straordinarie in una situazione politica ed economica difficilissima, con un Parlamento e un Governo delegittimati dalla sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale sull’illegittimità del Porcellum. C’è tempo e modo di adottare gli opportuni correttivi di rotta dell’azione di Governo, soprattutto recuperando il rapporto con i corpi intermedi e le parti sociali, cambiando qualche consulente poco attendibile soprattutto sulla riforma del lavoro, individuando un autorevole Ministro degli affari europei che si interfacci più direttamente con le Istituzioni Ue e con il Parlamento, riprendendo il percorso della corretta applicazione delle norme comunitarie attraverso la legge di delegazione europea e la legge europea. E soprattutto riproponendo l’art.23 del disegno di legge europea 2013 bis che sostituisca l’incredibile legge sulla responsabilità civile dei magistrati e ottemperi effettivamente alla sentenza del 24 novembre 2011 della Corte di giustizia”.

Cosa pensa del nuovo potere attribuito ai presidi e della chiamata diretta dei docenti?

“Che è un assurdità, come quella di assumere personale sanitario a termine da utilizzare nelle scuole, perché è una conferma che la mancata indizione dei concorsi pubblici nella scuola aveva anche l’obiettivo di alimentare il precariato scolastico per alimentare le piccole clientele delle assunzioni a tempo determinato per il tramite degli Istituti e non delle graduatorie provinciali. Con questa norma si vuole rendere legittimo il sistema clientelare. Come può un Dirigente scolastico essere arbitro di selezione del tutto discrezionale di personale qualificato come quello della scuola, senza doverlo prendere da quelle graduatorie che la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 41/2011 aveva affermato essere basate sul merito?”.

Torniamo al fantasma dei ricorsi giudiziari che attendono di essere definiti. Come sarà secondo Lei la posizione dei giudici?

“In questo momento la confusione regna sovrana e l’intervento strumentale del legislatore con la riforma della responsabilità civile dei magistrati ha aggravato la situazione di incertezza. Dovremo essere bravi noi avvocati a spiegare bene ai giudici che l’attacco alla giurisdizione è un attacco all’avvocatura e l’avvocatura farà di tutto per difendere l’indipendenza e l’imparzialità del giudice anche davanti alle Istituzioni europee. Sotto questo aspetto si sta già ragionando con la Suprema Corte di Cassazione e la situazione si chiarirà presto”.

Il 23 giugno prossimo sarete in udienza presso la Corte costituzionale, chiamata a mettere la parola fine alla babele di interpretazioni successive alla sentenza Mascolo. Lei cosa si aspetta?

“Mi aspetto che, prima di quell’udienza, il Parlamento abbia fatto una buona legge sulla stabilizzazione dei precari della scuola, che tuteli tutti e non solo alcuni, a differenza di quanto prevede l’art.8 del disegno di legge. Se ciò non avverrà, credo di aver ampiamente dimostrato che l’avvocatura – e saremo numerosi gli avvocati in Corte costituzionale – rappresenterà al Giudice delle leggi la necessità di una sentenza forte e importante a tutela dei diritti fondamentali, continuando il percorso già iniziato con la fondamentale ordinanza Mattarella di rinvio pregiudiziale n. 207/2013, che ha già cambiato l’ordinamento interno proteggendo gli attacchi anche personali subiti dal Giudice Coppola del Tribunale di Napoli dopo le sue ordinanze di rinvio pregiudiziale sul pubblico impiego, così come ha cambiato l’Europa costringendo la Corte costituzionale tedesca a dialogare per la prima volta con la Corte di giustizia sul fiscal compact, rompendo così l’atteggiamento di primazia anche giurisdizionale oltre che economica che i tedeschi avevano sin qui assunto nella fragile Unione europea”.

Com’è che di tutto questo non si parla mai?
“Di questo moltissimi sedicenti esperti italiani non si sono neanche accorti. Sono convinto che la Corte costituzionale risolverà il problema, dichiarando illegittime in via conseguenziale tutte quelle norme che impediscono la tutela effettiva, compresa quella sulla responsabilità civile dei magistrati che è sicuramente la più grave e che segnaleremo al Giudice delle leggi nella memoria conclusiva”.

Avvocato De Michele, molti docenti se la prendono con chi ha promosso e sostenuto i ricorsi che hanno indotto la Corte di giustizia a emanare la sentenza Mascolo. Un numero crescente di precari della scuola sostiene che è colpa di chi ha fatto i ricorsi se adesso chi ha insegnato per oltre 36 mesi non potrà più lavorare. Si stava meglio quando si stava peggio?

“Penso di aver già risposto a queste paure, messe in giro da un apparato burocratico-amministrativo che ha predisposto questo gioiello di disegno di legge e che non mi pare abbia nessun senso dello Stato e nessun rispetto per i cittadini e i lavoratori precari, per la Costituzione, per il diritto dell’Unione europea e per l’applicazione corretta delle norme interne. Sarà divertente quando questi sedicenti esperti e dirigenti pubblici scopriranno che potrebbero essere chiamati a rispondere dei danni causati dalla loro cattiva azione amministrativa. Senza la sentenza Mascolo il problema del precariato scolastico non sarebbe mai stato risolto e neanche l’Italia sarebbe uscita dal baratro in cui era caduta e da cui adesso, molto faticosamente, si sta rialzando. E poi la colpa è del Presidente Mattarella…”.

Pure.

“Il Presidente Mattarella, quand’era alla Corte Costituzionale non solo ha scritto l’ordinanza di rinvio pregiudiziale ma ha anche redatto la contestuale ordinanza n. 206/2013, anche quella esaminata dalla Corte di giustizia, con cui ha affermato che il d.lgs. n.368/2001 si applica alle pubbliche amministrazioni, compresa la scuola, e che non avrebbe potuto applicare l’art.5, comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001 e costituire a tempo indeterminato i rapporti di lavoro successivi dopo 36 mesi, come richiesto dal ricorrente Russo assistito da me, dall’avv. Galleano e dall’avv. Miceli, perché vi erano due norme del 2009 e del 2011 che impedivano, e impediscono, l’applicazione della disposizione di stabilizzazione e queste norme non erano state sottoposte a scrutinio di costituzionalità dal Tribunale di Trento. La Corte di giustizia ha dato ragione all’attuale Presidente della Repubblica che, mi pare, come Ministro del Governo Andreotti, si dimise dopo l’approvazione della legge Mammì perché non poteva rimanere in un Governo che aveva violato in maniera flagrante la direttiva europea. Sì, è colpa del Presidente Mattarella se adesso l’Italia sta molto meglio, se è protagonista attiva e non solo passiva delle politiche europee e, soprattutto, se centinaia di migliaia di docenti e personale ata dovranno essere stabilizzati, con e senza 36 mesi. Ed è colpa di Renzi di aver contribuito in misura determinante alla Sua nomina a Presidente della Repubblica.
A buon intenditor …”.

Related Post